Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente pro- tempore della giunta regionale, dott. Giuseppe Giovenzana, a cio' autorizzato con delibera di giunta n. 5247 del 5 febbraio 1991, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avvocati prof. Umberto Pototschnig e Vitaliano Lorenzoni, ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Alessandria n. 130, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, contenente "Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1 marzo 1975, n. 44; 7 agosto 1982, n. 526; 27 giugno 1985, n. 332" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1991, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 47 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977. La legge indicata in epigrafe autorizza, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire 82 miliardi (di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991) per l'adozione, l'integrazione il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico. Aggiunge la medesima legge che "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma biennale degli interventi di cui al primo comma e che nei successivi trenta giorni il Ministro per i beni culturali e ambientali approva, con proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare". Viene anche previsto che "enti pubblici e privati possono chiedere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'intervento diretto dello Stato per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza, previa dimostrazione della impossibilita' a provvedervi a proprie spese". Segue l'art. 2, il quale dispone che "i progetti esecutivi degli interventi diretti inclusi nel piano biennale di cui all'art. 1, sono predisposti ed approvati dai competenti organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali. In caso di dichiarata impossibilita', la predisposizione dei progetti puo' essere affidata, mediante apposita convenzione, ad istituti specializzati o a qualificati organismi. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano biennale per i singoli interventi". Queste norme appaiono manifestamente invasive della competenza regionale, specie di quella riconosciuta con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in materia di "musei e biblioteche di enti locali" anche in relazione agli artt. 47 e segg. del d.P.R. n. 616/1977. La regione Lombardia le impugna pertanto dinanzi a questa ecc.ma Corte costituzionale al fine di sentirle dichiarare manifestamente illegittime, per il seguente motivo; D I R I T T O Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 47 e segg. del d.P.R. n. 616/1977. Come risulta dalle premesse, la legge n. 431/1990 omette infatti di considerare che una porzione rilevante di beni culturali, costituita dai musei e dalle biblioteche di enti locali, rientra tra quelli per i quali la competenza legislativa e amministrativa spetta alle regioni. Cio' risulta in particolare dall'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, che ricomprende tra le funzioni trasferite alle regioni non solo quelle concernenti "l'ordinamento e il funzionamento" dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ma anche quelle ulteriori concernenti "la manutenzione, la integrita', la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale". In tale competenza non possono rientrare dunque anche le misure urgenti di sicurezza per i beni culturali, di cui alla legge n. 431/1990, in quanto relative anch'esse ad impianti di "prevenzione e sicurezza". Gli artt. 47 e 49 del d.P.R. n. 616/1977, poi, confermando tali competenze, hanno espressamente stabilito che le funzioni trasferite "concernono tutti i servizi e le attivita' riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonche' il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale divulgativa organizzata nel loro ambito". Inoltre hanno previsto che le regioni possono svolgere "attivita' di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunita' regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, societa' regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonche' contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali". La legge n. 431/1990 ignora viceversa totalmente le regioni, finendo cosi' con assimilarle unicamente a quegli altri "enti pubblici o privati" che sono legittimati a chiedere al Ministero dei beni culturali l'intervento diretto dello Stato. Ogni decisione in ordine alle citate misure e' riservata invece al Ministero per i beni culturali. Che cio' sia costituzionalmente illegittimo e' gia' stato detto, con riguardo ad una fattispecie analoga, dalla ecc.ma Corte costituzionale, specie con la sentenza n. 921/1988, che ha rilevato come la materia dei "musei e biblioteche di enti locali" abbia avuto "nella Costituzione (art. 117) e nella legislazione successiva, una diretta ed esclusiva inerenza regionale". La sentenza ha anzi affermato che "la costanza dell'attribuzione e l'ampia dimensione che la sequenza normativa ha attribuito all'espressione 'musei e biblioteche di enti locali', contenuta nell'art. 117 della Costituzione (relativa non soltanto ai musei e alle biblioteche dei comuni, delle province e delle regioni, ma anche a quelli di enti pubblici non territoriali e di privati) individua nella regione il soggetto titolare, oltre che di potesta' normativa, anche di attribuzioni amministrative concernenti la gestione e il funzionamento di tali beni". Contrasta necessariamente dunque con siffatto principio la legge che affida esclusivamente al Ministro ogni nuova iniziativa rientrante nel programma biennale concernente gli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio storico o artistico. Ne' si potrebbe dire, tentando di interpretare la nuova legge alla luce della precedente sentenza, che i beni culturali di cui parla la legge n. 431/1990, sono da intendersi con esclusione dei musei e delle biblioteche di enti locali e che pertanto nei confronti della nuova legge non si porrebbe alcun problema di compatibilita' con le potesta' regionali. Contro queste osservazioni si potrebbe obiettare facilmente che misure quali sono quelle menzionate nella legge n. 431/1990, ossia la realizzazione di impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio storico-artistico, sono state "inventate" e rese applicabili, in quanto riguardano primariamente proprio i musei e le biblioteche di interesse locale.